Guida in stato di ebbrezza: cosa succede durante un controllo e come difendersi
Le Forze dell’Ordine fermano un conducente sospettato di essere alla guida in stato di ebbrezza: cosa fanno gli agenti, cosa possono chiedere di firmare, quali sono gli step successivi e come tutelarsi al meglio? Facciamo un po’ di chiarezza.
Quando vieni fermato per un controllo su strada, le Forze dell’Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale) procedono all’identificazione richiedendo patente di guida, carta di circolazione e certificato assicurativo. Se gli agenti riscontrano i cosiddetti “segnali di alterazione da alcol” (alito vinoso, occhi arrossati, eloquio confuso, andatura instabile), possono procedere ad un accertamento preliminare con l’etilometro (c.d. “alcoholtest”).
Il legislatore, infatti, ha introdotto, fin dal 30 aprile 1992 (d.l. 285 art. 186), l’utilizzo – da parte delle Forze dell’Ordine preposte al controllo stradale – dell’etilometro, cioè di uno strumento che permette di rilevare agevolmente il valore di etanolo presente nel sangue di una persona.
1. Alcoholtest: sottoposizione al controllo e funzionamento
Gli agenti ti chiederanno esplicitamente di sottoporti all’alcoltest: non si è obbligati ad obbedire, ma bisogna sapere che il rifiuto costituisce reato (art. 186, comma 7, Codice della Strada) ed al rifiutante saranno comminate le stesse sanzioni previste per la fascia più grave di tasso alcolemico (oltre 1,5 g/l).
Esistono diversi tipi di alcol test ma quelli più comuni – e maggiormente utilizzati dalle forze dell’ordine – sono il classico palloncino, l’etilometro a fiala, o quello per il quale vengono utilizzati campioni di saliva o urina. Il più moderno è senza dubbio l’etilometro digitale.
Il funzionamento è molto semplice: il soggetto chiamato a sottoporsi all’alcoltest soffia in una sonda che contiene una soluzione chimica reattiva all’etanolo: l’aria espirata finisce in un palloncino, come nell’alcol test a fiala. Diversamente, l’etilometro digitale ha un boccaglio attraverso cui il conducente soffia e un display che mostra i risultati.
Il test si effettua con un apparecchio omologato e regolarmente tarato e sono previste due misurazioni a distanza di almeno 5 minuti. Il conducente ha diritto a chiedere copia del verbale e della stampa del risultato allegata e, se lo desidera, può farsi assistere da un avvocato, anche se la sua presenza non è necessaria per l’effettuazione del test.
2. Firma del verbale di accertamento: cosa controllare
Al termine del test, viene redatto un verbale di accertamento, che deve riportare:
- ora e luogo del test;
- i valori di alcolemia rilevati;
- estremi dell’etilometro utilizzato;
- l’indicazione dell’avvenuta sottoposizione dell’apparecchio ad omologazione (collaudo iniziale) e calibratura (ossia la taratura, che deve essere effettuata almeno una volta all’anno a pena di nullità);
- eventuali dichiarazioni del conducente.
- l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, senza diritto di avviso da parte degli operanti e senza alcun obbligo di attendere la sua presenza per l’inizio dell’atto.
N.b. la Cassazione ha chiarito che il requisito dell’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia è previsto a pena di nullità della multa: infatti, è vero che per legge tale comunicazione può essere fornita anche verbalmente, ma è anche vero che, in forza del principio di trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione, questa deve verbalizzare tutto ciò che compie. Cfr. Cass. sent. n. 2147/2022 del 19.01.2022).
La firma sul verbale non è obbligatoria e può essere richiesta solo per ricevuta. In caso di rifiuto, gli agenti annoteranno la mancata sottoscrizione e riporteranno nelle annotazioni di servizio le circostanze del rifiuto e l’identità del soggetto. Tale rifiuto non incide sulla validità del verbale, che conserva piena efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2700 c.c., in quanto redatto da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Ritiro e sospensione della patente: quando scatta
Quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, le Forze dell’Ordine procedono al ritiro immediato della patente di guida, ai sensi dell’art. 186 CdS.
Dopodiché, si attivano due procedimenti autonomi ma paralleli:
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procedimento amministrativo: il Prefetto emette un’ordinanza di sospensione provvisoria della patente (art. 223 CdS);
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procedimento penale: se il tasso è superiore a 0,8 g/l, il fatto costituisce reato. Inizia un procedimento penale.
Il conducente riceverà la notifica dell’ordinanza di sospensione del Prefetto (procedimento amministrativo) e l’informazione di garanzia (se viene aperto un procedimento penale).
4. Sospensione della patente: diversa natura
Esistono due tipi di sospensione della patente:
A) Sospensione cautelare
In questa fase, la patente viene trasmessa al Prefetto, che, dopo alcuni giorni dal ritiro, emette un’ordinanza che stabilisce il periodo di sospensione provvisoria, con ordine di sottoporsi a visita medica entro 60 giorni. La patente resta sospesa fino all’esito della visita medica, anche se il termine indicato nell’ordinanza è decorso.
La sospensione cautelare ha natura provvisoria e amministrativa ed è generalmente di durata non superiore a un anno.
B) Sospensione a seguito di condanna penale
Se il conducente viene condannato, il Giudice dispone la sospensione definitiva della patente secondo le fasce previste dall’art. 186 CdS, fermo restando lo scomputo dalla durata complessiva del periodo di sospensione cautelare già scontato (cd. “presofferto”).
Sinteticamente:
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0,5 – 0,8 g/l: multa da € 532 a € 2.127 + sospensione 3–6 mesi;
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0,8 – 1,5 g/l (reato): ammenda da € 800 a € 3.200 + arresto fino a 6 mesi + sospensione 6–12 mesi;
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> 1,5 g/l (reato): ammenda da € 1.500 a € 6.000 + arresto fino a 1 anno + sospensione 1–2 anni + confisca veicolo (revoca della patente nel caso di incidente provocato e/o di recidiva nel biennio).
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5. Impugnazione dell’ordinanza di sospensione cautelare emessa dal Prefetto
L’impugnazione dell’ordinanza del Prefetto può rivelarsi strategicamente opportuna non solo in presenza di vizi formali o sostanziali del provvedimento (presupposti carenti, difetto di motivazione, ecc.), ma anche quando si prevede una probabile assoluzione in sede penale e si intende evitare di scontare in via cautelare una sospensione più lunga di quella che verrebbe poi stabilita in via definitiva dal giudice (ad esempio, in caso di messa alla prova o lavori di pubblica utilità).
La giurisprudenza ritiene che l’ordinanza debba essere emessa entro un termine ragionevole, tale da giustificare la sua natura cautelare: in linea generale, non oltre 90 giorni dall’infrazione, pena l’illegittimità del provvedimento (cfr. Cass. SS.UU. civ., sent. n. 13226/2007; Cass. civ., n. 19955/2007). L’impugnazione va presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza al Giudice di Pace competente per territorio. Non si impugna il verbale di ritiro della patente, ma la successiva ordinanza prefettizia.
Una volta depositato il ricorso redatto dall’avvocato, nell’arco di poche settimane (solitamente da sei a dodici settimane, a seconda della mole di lavoro dell’ufficio giudiziario), il Giudice fissa l’udienza: l’avvocato, per dare buon esito alla propria difesa, dovrà presentare in udienza il certificato di idoneità alla guida rilasciato dalla Commissione medica locale, in cui si attesta che il soggetto che si è sottoposto agli esami medici è idoneo alla guida in quanto non è un bevitore abituale (o non fa uso di stupefacenti).
Il giudice, preso atto della idoneità alla guida del soggetto, nella maggior parte dei casi, sospenderà l’efficacia del provvedimento del Prefetto accogliendo anche solo parzialmente il ricorso e disporrà la restituzione immediata del documento di guida.
6. Perché rivolgersi ad un Avvocato
Affrontare un procedimento per guida in stato di ebbrezza senza assistenza legale potrebbe esporre il conducente a gravi conseguenze, spesso evitabili o attenuabili con una strategia difensiva adeguata. Un avvocato esperto può:
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valutare la legittimità del test e del verbale;
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assistere nelle fasi di impugnazione dell’ordinanza prefettizia fino ad ottenere la riduzione del periodo di sospensione, evitare la confisca del veicolo o la revoca della patente, anche attraverso soluzioni alternative (es. lavori di pubblica utilità).
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