Nuovo cd. Decreto Sicurezza: una svolta negli sgomberi?
Negli ultimi anni, l’occupazione abusiva di immobili è diventata una problematica crescente in Italia, con oltre 50.000 casi registrati nel 2023, di cui circa 20.000 riguardanti proprietà private . Questa situazione ha spesso lasciato i proprietari in una posizione di vulnerabilità, costretti a lunghe e costose battaglie legali per riappropriarsi dei loro beni.
Il nuovo DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48 (cd. “Decreto Sicurezza“) mira a invertire questa tendenza, introducendo misure più severe e procedure più rapide per affrontare le occupazioni abusive.
Le modifiche alla normativa: il nuovo art. 634 bis del Codice Penale
Il cd. “Decreto Sicurezza” ha introdotto gli artt. 634-bis del Codice penale ed art. 321-bis del Codice di procedura penale.
L’art. 634 bis del Codice Penale definisce il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui“, stabilendo che:
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«Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».
Per favorire l’interesse del proprietario a rientrare nel possesso della propria abitazione, il legislatore ha previsto anche una causa di non punibilità a favore dell’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, ma in sede referente si è opportunamente introdotta la procedibilità di ufficio quando il fatto commesso ai danni di persona incapace, per età o infermità. Si procede d’ufficio anche quando il fatto riguarda un bene pubblico o destinato al pubblico.
Il nuovo art. 321-bis del Codice di procedura penale
Il nuovo art. art. 321-bis del Codice di procedura penale si occupa di inserire invece una procedura rapida, appunto per la “Reintegrazione nel possesso dell’immobile“, in particolare nei casi in cui l’immobile occupato rappresenti l’unica abitazione del proprietario.:
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«1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante».
E’ su richiesta del Pubblico Ministero dunque che il giudice competente dispone (con decreto motivato) il rilascio dell’immobile o delle pertinenze. Ma se, come anticipato, l’immobile occupato è l’unica abitazione effettiva del denunciante, la procedura di rilascio coattivo può essere esperita dalla Polizia giudiziaria, previa autorizzazione del P.M. e successiva convalida del Giudice.
Gli ufficiali di PG, una volta ricevuta la denuncia di occupazione abusiva e dopo aver effettuato i primi accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano direttamente presso l’immobile e ordinano all’occupante il rilascio dello stesso reintegrando il denunciante nel possesso: ma se l’esecuzione spontanea non avviene, in caso di diniego all’accesso, resistenza, rifiuto dell’occupante, la P.G, procede coattivamente, verbalizzando l’attività e trasmettendo il verbale entro 48 ore al pubblico ministero del luogo, perchè ne chieda la convalida al giudice entro le successive 48 ore.
Nota bene: l’inosservanza dei termini di trasmissione del verbale o l’emissione del decreto di convalida oltre il termine di 10 giorni, determina la perdita di efficacia del provvedimento!
Maggiore tutela per i proprietari
Le nuove disposizioni rappresentano senza dubbio un significativo rafforzamento della tutela dei diritti dei proprietari. La possibilità di interventi rapidi e la previsione di pene più severe per gli occupanti mirano a dissuadere tali comportamenti e a restituire fiducia ai proprietari.