Purtroppo, uno degli aspetti che trascina con sé la perdita di un proprio caro è quello legato alla sua vicenda successoria. E la legge prevede che, soprattutto in assenza di testamento (cd. successione ab intestato), i parenti – fino al sesto grado, ex art. 572 del Codice civile – siano chiamati (o delati) ad accettare l’eredità in base al rispettivo grado di parentela che li leghi al defunto.
In questo senso, è lo stesso art. 565 del Codice civile a fare chiarezza stabilendo che: “Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo“.
Ma fatta questa premessa, vediamo cosa accade in quei casi in cui a lasciarci sia un parente con una cd. damnosa hereditas (patrimonio in cui il passivo superi l’attivo) che sia già stata “rinunciata” dai parenti di grado più stretto e che dunque “giunga” fino a noi. Farsi carico di tali eredità infatti può diventare estremamente rischioso, tanto che la cd. accettazione con beneficio di inventario o, addirittura, la rinuncia possono rappresentare la soluzione migliore.
Il termine per accettare o rinunciare all’eredità
Il termine ordinario per l’accettazione o la rinuncia all’eredità è di 10 anni dall’apertura della successione. Tuttavia, se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, ai sensi dell’art. 485 del Codice Civile il termine si riduce a 3 mesi, entro i quali deve redigere l’inventario; in caso contrario, l’eredità si considera accettata.
Modalità di esercizio della rinuncia e documentazione necessaria
Per effettuare validamente la rinuncia all’eredità, bisogna sapere innanzitutto che essa va formalizzata attraverso la redazione di una dichiarazione da presentare presso un notaio o il cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione; questa verrà poi inserita nel registro delle successioni.
La soluzione presso la Cancelleria del Tribunale è preferibile soprattutto in quanto più rapida ed economica: basterà infatti prenotare un appuntamento presso la Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, presentarsi e depositare la dichiarazione versando euro 200 per il pagamento dell’imposta di registro (a prescindere dal numero dei rinuncianti; motivo per cui talvolta capita di vedere gruppi di persone in Tribunale) e depositando quanto segue. Ricapitolando, andrà depositato/effettuato:
- il versamento F23 di euro 200 euro (dopo aver rinunciato, verrà consegnato il modulo di pagamento);
- n. 2 marche da bollo di euro 16,00;
- n. 1 certificato di morte in originale e n. 1 codice fiscale del defunto;
- n. 1 copia conforme di eventuale testamento rilasciata dal notaio;
- n. 1 documento di identità e n. 1 codice fiscale di ciascun rinunciante;
- versamento telematico di euro 11,79 (per il rilascio di copia, previa richiesta di appuntamento per il ritiro) sul sito https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_intr.wp) n.b. per Padova, il versamento telematico può essere effettuato anche presso la Tabaccheria che si trova di fronte al Tribunale;
Ma se il chiamato all’eredità è un minore o un soggetto incapace (tutelati o amministrati), la rinuncia deve essere autorizzata dal Giudice Tutelare. Occorrerà dunque presentare (congiuntamente, se trattasi di minori) quindi:
- n. 1 copia conforme del provvedimento di autorizzazione a rinunciare rilasciato dal G.T.
Effetti della rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità avrà effetto retroattivo: il rinunciante sarà considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Di conseguenza, la quota ereditaria si devolverà agli altri chiamati secondo le regole della successione legittima o testamentaria.
N.b. È importante notare che la rinuncia non comporta la perdita di alcuni diritti, come il diritto di abitazione sulla casa familiare per il coniuge superstite o la pensione di reversibilità, che spettano indipendentemente dall’accettazione dell’eredità.
Alternativa alla rinuncia: l’accettazione con beneficio d’inventario
L’accettazione con beneficio d’inventario può rappresentare una soluzione “alternativa”, consentendo all’erede di accettare l’eredità limitando la propria responsabilità ai soli beni ereditati. In questo modo, il patrimonio personale dell’erede rimane separato da quello del defunto, evitando di dover rispondere con i propri beni per i debiti ereditari. Questa forma di accettazione è obbligatoria per i minori, gli interdetti e gli inabilitati.
Rinunciare a un’eredità è una decisione delicata che richiede un’attenta valutazione delle circostanze e delle conseguenze legali. Prima di intraprendere qualsiasi azione, è fondamentale consultare un avvocato che possa offrire assistenza nell’individuazione e realizzazione della soluzione migliore.