Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti: i dubbi di legittimità del nuovo art. 187 C.d.S.
Una sera di Natale, un incidente stradale e un test positivo agli oppiacei: basta questo, oggi, per rischiare una condanna.
È quanto accaduto in Veneto, dove una donna, coinvolta in un sinistro alla guida della propria auto, è risultata positiva agli oppiacei a seguito delle analisi delle urine. Eppure, la stessa ha dichiarato di non aver assunto droghe, bensì un farmaco contenente codeina e alcune gocce di ansiolitico, entrambe sostanze regolarmente prescritte.
Con l’entrata in vigore della riforma del Codice della Strada fortemente voluta dal Ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, questa vicenda rischia di trasformarsi in un procedimento penale. La nuova formulazione dell’art. 187 c.d.s., infatti, prevede pene severe – fino all’arresto – anche in assenza di un’effettiva alterazione alla guida, basandosi unicamente sulla presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo.
Ma qualcosa potrebbe cambiare: proprio in questi giorni, il Tribunale di Pordenone ha rinviato la questione alla Corte costituzionale sollevando una questione di legittimità costituzionale proprio sulla norma al centro del dibattito: l’art. 187 del Codice della Strada.
La nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della Strada
Prima della riforma, l’articolo 187 del C.d.S. puniva chiunque guidasse “in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti“. La norma richiedeva quindi due elementi: 1) l’assunzione di sostanze stupefacenti e 2) l’effettivo stato di alterazione al momento della guida.
Con la riforma introdotta dalla Legge n. 177/2024, il testo dell’articolo 187 è stato modificato, eliminando il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica“. La nuova formulazione prevede che:
- “Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno.”
Se il conducente provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.
Le implicazioni della riforma: nessuna scriminante prevista per i farmaci prescritti
La modifica legislativa ha trasformato il reato da “di pericolo concreto” a “di pericolo astratto“. In altre parole, non è più necessario dimostrare che l’assunzione di sostanze abbia effettivamente compromesso la capacità di guida; è sufficiente la positività a un test, anche se l’assunzione non ha fattivamente influito sulla guida.
Sicché, è evidente che la nuova formulazione dell’articolo 187 del C.d.S. potrà avere gravi ripercussioni per i cittadini. Riassumendole:
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sanzioni penali, come l’arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
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sospensione o revoca della patente anche in assenza di alterazione delle capacità di guida;
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compromissione del diritto di difesa: impossibilità di dimostrare l’assenza di effetti delle sostanze al momento della guida.
Nota bene: nonostante le smentite del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, queste conseguenze potranno colpire anche chi assume farmaci prescritti, dal momento che stando alla lettera della legge, non è prevista alcuna scriminante espressa a tal riguardo.
I dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Tribunale di Pordenone
Con ordinanza dell’8 aprile 2025, il Tribunale di Pordenone, giudicando il caso della donna coinvolta in un sinistro alla guida della propria auto e risultata positiva agli oppiacei a seguito delle analisi delle urine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della nuova formulazione dell’articolo 187 del C.d.S., ritenendo che essa possa violare:
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art. 3 della Costituzione: principio di uguaglianza e ragionevolezza, poiché la norma tratta in modo identico situazioni differenti, senza considerare l’effettiva pericolosità della condotta;
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art. 25 co. 2 della Costituzione: principio di legalità e determinatezza, in quanto la norma non specifica chiaramente le condizioni che configurano il reato;
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art. 27 co. 3 della Costituzione: finalità rieducativa della pena, poiché la sanzione si applica anche in assenza di un comportamento effettivamente pericoloso.
La nuova Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute: cambia il ruolo dell’analisi delle urine
In data 11.4.2025 il Ministero dell’Intero ed il Ministero della Salute hanno emanato congiuntamente la Circolare Prot. n. 11280 “Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada“, che ha introdotto importanti novità in merito all’accertamento della guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, con un impatto diretto sul ruolo delle analisi delle urine.
In sintesi, le analisi delle urine non potranno più essere utilizzate come prova per accertare penalmente il reato di guida dopo assunzione di stupefacenti, ma continueranno a essere rilevanti per finalità amministrative e sanitarie, come la verifica dell’idoneità alla guida. Per l’accertamento del reato, la Circolare impone un approccio più rigoroso e legato alla dimostrazione di una relazione temporale stretta tra l’assunzione e la guida, che può essere rilevata solo attraverso il sangue o la saliva.
Infatti, per accertare penalmente la guida dopo assunzione, le uniche matrici ritenute idonee sono il sangue e il fluido del cavo orale, perché soltanto in queste:
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le sostanze (o i metaboliti attivi) sono presenti per un periodo limitato dopo l’assunzione;
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la presenza di metaboliti attivi indica un effetto ancora attivo sull’organismo, e quindi una possibile compromissione della guida.
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Questa Circolare ministeriale dunque, stabilendo il ruolo da riservare alle risultanze dell’analisi delle urine, ha parzialmente rideterminato i criteri di individuazione delle sostanze stupefacenti: resta da vedere quale peso avrà nell’ambito della questione di legittimità sollevata dinanzi alla Corte costituzionale dal Tribunale di Pordedone e in tutte le future applicazioni del nuovo art. 187 del Codice della strada.
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