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Alcohol test: il falso mito del “meglio rifiutare”

“Se ti fermano, non soffiare: è meglio rifiutare…”.

Sfatiamo un falso mito: in Italia, pur senza aver accertato alcun valore di ebbrezza, il rifiuto al cd. “alcohol test” comporta le stesse pene della fascia più alta della guida in stato d’ebbrezza. Ma…andiamo con ordine: vediamo può accadere durante ed a seguito di controllo su strada da parte della Polizia.

Screening dell’alcohol: direttamente su strada o presso strutture sanitarie

L’art. 186 co. 3 e 4 del Cds stabilisce i casi in cui gli organi di polizia stradale possono sottoporre il conducente ad accertamento direttamente su strada tramite prova con etilometro o cd. “alcohol test”:

  1. in ogni caso di incidente;

  2. dopo accertamenti qualitativi non invasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili;

  3. quando vi siano motivi per ritenere lo stato d’alterazione psicofisica da alcohol.

Diversamente, nei casi previsti ai sensi dell’art. 187, co. 2-bis del Cds e in tutti i casi in cui il conducente coinvolto in un incidente stradale sia trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche, non è possibile procedere al prelievo dei campioni di fluido del cavo orale direttamente su strada.

In questi casi, gli organi di Polizia stradale – per l’effettuazione di accertamenti sanitari urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 c.p.p., comprensivi dell’effettuazione di prelievi di campioni biologici – presentano apposita richiesta scritta per l’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del Cds al personale sanitario della struttura sanitaria dove vengono svolti i rilievi, in particolare al personale medico ed infermieristico di Pronto Soccorso (PS).

Procedura e svolgimento dello screening dell’alcohol direttamente su strada

Tornando al caso di alcohol test su strada, teniamo innanzitutto a mente che, per l’esame con etilometro, l’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada richiede due determinazioni concordi a distanza di almeno 5 minuti. Inoltre, le linee guida stabiliscono che, per garantire l’affidabilità del risultato, l’alcohol test non debba essere ripetuto più di tre o quattro volte consecutive.

Il personale della Polizia stradale, prima di sottoporre il soggetto ad esame con etilometro, provvede a informarlo sulle modalità e fasi di svolgimento del controllo; dopodiché, procede a:

  • eseguire il test di screening con strumenti elettrochimici che valutano la presenza dell’alcohol nell’espirato;:
  • redigere il verbale di accertamento urgente sulla persona di cui all’art. 354 c.p.p., avvisando l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che l’arrivo e la presenza di tale soggetto possa influenzare i tempi e le modalità di svolgimento degli esami.

In caso di negatività al test di screening dell’alcohol, si procede comunque al test di screening per gli stupefacenti.

In caso di positività al test di screening dell’alcohol, gli operatori di Polizia procedono al controllo con l’etilometro e, contestano, in base alle evidenze, le violazioni dell’art. 186 Cds. Si procede in ogni caso anche allo screening degli stupefacenti.

Rifiuto all’alcohol test: conseguenze e sanzioni

Ai sensi dell’art. 186 co. 7 del Cds, chi rifiuta gli accertamenti è punito con le pene di cui all’art. 186 co. 2 lett. c), cioé: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, confisca del veicolo (se di proprietà dell’imputato), revoca della patente nel caso di recidiva nel biennio e decurtazione di punti 10.

L’art. 186, comma 7, Codice della Strada infatti lo dice espressamente:

  • “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”

Generalmente, è dunque evidente come non vi siano particolari vantaggi nella scelta di opporsi all’alcohol test. Le uniche letture “positive” che si possono dare all’esercizio del rifiuto dell’alcohol test sono quelle che seguono, cioé:

  1. a differenza di quanto previsto dall’art. 186 c. 2 lett. c), qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato, il periodo di sospensione della patente non raddoppia;
  2. a differenza di quanto previsto dall’art. 186 c. 2-bis, in caso di incidente stradale provocato dalla persona che si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento, le sanzioni non raddoppiano, si rischia la revoca della patente;
  3. infine, la sospensione della patente non va non va da 1 a 2 anni ma da 6 mesi a 2 anni.

La giurisprudenza negli anni

Come anticipato, in caso di incidente stradale provocato dalla persona che si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento non si rischia la revoca della patente, come invece accade quando è accertata la guida in stato di ebbrezza. Infatti, la Cassazione penale, sez. IV , 05/12/2018 , n. 57711 ha stabilito che “L’aggravante di cui all’ art.186, comma 2-bis, c.d.s. (avere provocato un incidente) deve ritenersi ontologicamente incompatibile rispetto alla specifica fattispecie di reato prevista dall’ art. 186, comma 7 c.d.s. per il caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi al test strumentale.” Pertanto, in caso di incidente provocato conclamato, il reo non corre – rifiutando – il rischio di vedere applicata la relativa aggravante e, a cascata, gli automatismi più pesanti ad essa legati (es. la revoca della patente). Rimangono però le pene massime previste per la guida con tasso >1,5 g/l.

Un altro arresto giurisprudenziale rilevante è stato quello del Tribunale di Milano, che con la sentenza n. 4881 del 2017  ha assolto – in quanto il fatto non costituisce reato – un conducente che si era rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro. L’uomo, infatti, era affetto da dispnea e, di fronte alla spirometria, era stato colto dall’ansia che gli aveva impedito di portare a termine la prova.

Infine, si riporta quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite (n. 13682/2016), le quali hanno ammesso che anche per il rifiuto sia astrattamente applicabile la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che prevede l’archiviazione del procedimento penale, se il fatto è minimamente offensivo (assenza di pericolo concreto, condotta collaborativa, ecc.). Per accedere a tale beneficio è necessario che non vi sia stata recidiva, che non si tratti di delinquente abituale, che non vi sia stato un incidente stradale o una fuoriuscita dell’auto dalla strada (in pratica il rifiuto deve essere avvenuto nell’ambito di un controllo di routine da parte della polizia)…È però una valvola d’uscita rara e valutata caso per caso.

Ma si rimarca che la Cassazione penale , sez. IV , 16/03/2022 , n. 9719, ha stabilito che “In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, all’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista solo in caso di condanna per il reato di cui all’ art. 186, comma 7, c. strad.

Modalità di rifiuto dell’alcol test: non solo manifestazioni espresse

Con riguardo alle modalità del rifiuto, la giurisprudenza ha stabilito che non occorre che esso sia manifestato espressamente, potendolosi desumere – a seconda dei casi – anche “per facta concludentia“!
Infatti, la Cassazione penale , sez. IV , 12/12/2019 , n. 3202 ha stabilito che:
  • Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all’ art. 186, comma 7, cod. strada , si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico. (Fattispecie in cui l’imputato, durante l’alcoltest, aveva, per dodici volte, smesso di soffiare appena l’apparecchio si metteva in funzione, adducendo uno stato di agitazione).

Profili procedurali: diritto di farsi assistere dal proprio avvocato

A prescindere dall’imprevedibilità degli esiti che possono conseguire al pericoloso rifiuto dell’alcohol test, gli artt. 354 e 356 c.p.p. e l’articolo 114 disp. att. c.p.p. impongono alle forze di Polizia di fornire l’avviso del diritto di assistenza legale al soggetto sottoposto agli accertamenti.

L’art. 114 disp. att. c.p.p. infatti stabilisce che l’interessato ha diritto a ricevere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia:

  1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia“.

 La Cassazione è chiara: l’accertamento è urgente (art. 354 c.p.p.), pertanto l’avviso va dato ma l’operatore di polizia può procedere senza attendere, in quanto perché il tasso alcolemico varia nel tempo. Tuttavia, è grazie al consulto del proprio avvocato che le probabilità di scovare elementi per l’impugnazione del provvedimento (ad es. regolarità dell’accertamento effettuato, della documentazione relativa all’apparecchio…) aumentano vertiginosamente. Pertanto, vale assolutamente la pena avvalersi della facoltà di nominare fin da subito il proprio difensore di fiducia, per monitorare sin dall’inizio lo svolgimento degli accertamenti.

Consigli utili

Generalmente, la via corretta non è rifiutare ma, piuttosto, verificare la regolarità di ciò che è stato fatto. La difesa efficace si gioca infatti più spesso su profili “procedurali”, imperniati su aspetti come la verifica della regolarità dell’accertamento effettuato (ad es. doppia misurazione a distanza minore di 5 min l’una dall’altra) o della sussistenza di documentazione relativa all’apparecchio (omologazione/tarature).

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